Cosa fa
Cosa fa
Il consiglio di classe (o consiglio di interclasse nella scuola primaria) è un organo collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, accluso ai Provvedimenti Delegati sulla scuola.
Il consiglio di classe ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all’azione educativa e didattica e agevolare il rapporto tra docenti, genitori e studenti.
I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni consistenti nell’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono di competenza del consiglio di classe.
Con la sola presenza dei docenti ha competenza riguardo alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni.
Il consiglio di interclasse/sezione nelle scuole primarie-infanzia
Nella scuola primaria fanno parte del consiglio di interclasse:
- il dirigente scolastico, con le funzioni di presidente;
- i docenti del gruppo di classi parallele;
- un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate.
Il dirigente nomina un segretario tra i docenti del consiglio.
Il consiglio di classe nelle scuole secondarie di primo grado
Nella scuola secondaria di primo grado fanno parte del consiglio di classe:
- il dirigente scolastico, con le funzioni di presidente;
- i docenti della classe, compresi i docenti di sostegno;
- quattro rappresentanti dei genitori, eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe.
Il dirigente nomina un segretario tra i docenti del consiglio.
Organizzazione e contatti
Per maggiori informazioni si può fare riferimento all'ufficio di segreteria: Contatti e URP
Tel. 0382 925746
Email: pvic806004@istruzione.it
Ulteriori informazioni
Elezioni
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno.
La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.